Scuola e Docenti

Pedopornografia Online

Il quadro normativo di riferimento e come intervenire



Che cosa è?

La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti persone minorenni coinvolte in comportamenti sessualmente espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.

 

 

Come riconoscerla?

La pedopornografia esiste almeno da quando esiste la fotografia e, quindi, da prima dell’avvento di Internet. Tuttavia, l’espansione senza precedenti delle comunicazioni avvenuta con la Rete, ha radicalmente cambiato il modo in cui il materiale pedopornografico viene prodotto e diffuso, contribuendo ad un aumento della sua disponibilità e accessibilità.

Chiunque sia in possesso di competenze informatiche di base è, oggi, in grado di pubblicare o cercare materiale online con relativa facilità, mantenendo un certo livello di anonimato. La diffusione della banda larga consente di caricare e scaricare velocemente video e foto anche di grandi dimensioni, così come la diffusione delle videocamere e dei cellulari con videocamera incorporata, consente la produzione “in house” di materiale video, riproducibile facilmente online.

Studi in materia (vedi approfondimenti) dimostrano come l’utilizzo di materiale pedopornografico sia spesso propedeutico all’abuso sessuale agito su una persona minorenne ed è quindi fondamentale, in termini preventivi, intervenire per ridurre l’incidenza di tale possibilità.

Diventa prioritario identificare e promuovere strategie in grado di attivare programmi specifici che includano non solo chi agisce l’abuso anche chi fa uso “solo” di materiale pedopornografico e sensibilizzare e formare tutti gli attori coinvolti nel circuito penale (l’area legale, socio-educativa e di polizia penitenziaria), al fine di favorire l’accesso degli adulti coinvolti a percorsi di recupero.

 

 

Come intervenire?

Qualora navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è opportuno segnalarlo, anche anonimamente, attraverso il sito www.generazioniconnesse.it alla sezione Segnala. Questo per facilitare il processo di rimozione del materiale stesso dalla Rete e allo stesso tempo consentire le opportune attività investigative finalizzate ad identificare chi possiede quel materiale, chi lo diffonde e chi lo produce, ma, soprattutto, ad identificare i minori abusati presenti nelle immagini e video, assicurando la fine di un abuso che potrebbe essere ancora in corso e il supporto necessario.

Parallelamente, se si ravvisa un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni coinvolte nella visione di questi contenuti, sarà opportuno rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico anche passando per una consultazione presso il medico di base o pediatra di riferimento.

Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (Consultori Familiari, Servizi di Neuropsichiatria infantile, centri specializzati sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia, etc.).

Nel caso in cui una persona minorenne sia direttamente coinvolta nelle immagini, bisogna tenere in considerazione che l’attuale normativa (legge 172 del 2012, art. 351 c.p.p.) prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone in alcune tipologie di reati, tra cui la pedopornografia online, debba essere ascoltata in sede di raccolta di sommarie informazioni con l’ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria infantile.

 

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 269 del 3 agosto 1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù”, in linea con i principi della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma (adottata il 31 agosto 1996) introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n. 38 del 6 febbraio 2006, segna una tappa fondamentale nella definizione e predisposizione di strumenti atti a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. La legge 38/2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” introduce alcune importanti modifiche come l’introduzione del reato di “pornografia minorile virtuale” (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

Approfondimenti tematici e materiale di riferimento

 

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